Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
Green pass base e rinforzato
Green pass base
Dal 1° al 30 aprile basterà avere il green pass base (non più quello rafforzato) per:
- Trasporti a lunga percorrenza
- Mense e catering continuo
- Eventi e competizioni sportive all’aperto (come lo stadio)
- Concorsi pubblici
- Corsi di formazione
- Accesso al posto di lavoro per over 50 (naturalmente anche per gli under 50)
Specifichiamo che rimane in vigore l’obbligo di vaccino per gli over 50 fino al 15 giugno, esteso fino al 31 dicembre per personale sanitario e lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa.
Super green pass
Fino al 30 aprile, servirà ancora il green pass rinforzato al chiuso, in particolare:
- Bar e ristoranti
- Palestre
- Centri benessere
- Sale gioco
- Piscine
- Cinema
- Teatri
- Discoteche
- Convegni e congressi
- Cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, comunioni, ecc)
Non servirà più alcun tipo di green pass per:
- Consumazioni all’aperto in bar e ristoranti
- Entrare in negozi, banche, poste, tabaccai
- Uffici pubblici
- Trasporto pubblico locale (ma rimane l’obbligo di mascherina ffp2)
- Hotel (chi soggiorna può accedere al ristorante senza green pass)
Cosa cambierà dal 1° maggio
Il 1° maggio si passa allo step successivo, ovvero l’abolizione del green pass ovunque.
Uniche eccezioni, per ovvi motivi di salute, rimangono:
- Visite nelle Rsa
- Visite nei reparti degenza degli ospedali
Le mascherine
Sul fronte mascherine, fino al 30 aprile non cambia nulla e restano in vigore le attuali regole, con l’obbligo di indossarle al chiuso (sui mezzi di trasporto è ancora obbligatoria la mascherina ffp2).
A partire al 1° maggio, salvo eventuali deroghe, dovrebbe essere abolito l’obbligo di mascherine anche al chiuso.
Quarantene
A decorrere dal 1° aprile 2022 e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti