Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Green pass base e rinforzato

Green pass base

Dal 1° al 30 aprile basterà avere il green pass base (non più quello rafforzato) per:

  • Trasporti a lunga percorrenza
  • Mense e catering continuo
  • Eventi e competizioni sportive all’aperto (come lo stadio)
  • Concorsi pubblici
  • Corsi di formazione
  • Accesso al posto di lavoro per over 50 (naturalmente anche per gli under 50)

Specifichiamo che rimane in vigore l’obbligo di vaccino per gli over 50 fino al 15 giugno, esteso fino al 31 dicembre per personale sanitario e lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa.

Super green pass

Fino al 30 aprile, servirà ancora il green pass rinforzato al chiuso, in particolare:

  • Bar e ristoranti
  • Palestre
  • Centri benessere
  • Sale gioco
  • Piscine
  • Cinema
  • Teatri
  • Discoteche
  • Convegni e congressi
  • Cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, comunioni, ecc)

Non servirà più alcun tipo di green pass per:

  • Consumazioni all’aperto in bar e ristoranti
  • Entrare in negozi, banche, poste, tabaccai
  • Uffici pubblici
  • Trasporto pubblico locale (ma rimane l’obbligo di mascherina ffp2)
  • Hotel (chi soggiorna può accedere al ristorante senza green pass)

Cosa cambierà dal 1° maggio

Il 1° maggio si passa allo step successivo, ovvero l’abolizione del green pass ovunque.

Uniche eccezioni, per ovvi motivi di salute, rimangono:

  • Visite nelle Rsa
  • Visite nei reparti degenza degli ospedali

Le mascherine

Sul fronte mascherine, fino al 30 aprile non cambia nulla e restano in vigore le attuali regole, con l’obbligo di indossarle al chiuso (sui mezzi di trasporto è ancora obbligatoria la mascherina ffp2).

A partire al 1° maggio, salvo eventuali deroghe, dovrebbe essere abolito l’obbligo di mascherine anche al chiuso.

Quarantene

A decorrere  dal 1° aprile 2022 e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell’isolamento  per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto  risultate  positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data, a coloro  che hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza,  consistente nell’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti

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