QUALI SONO LE ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’OBBLIGO  DELLA VERIFICA?

Le verifiche di legge, secondo il DPR 462, devono essere eseguite da tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. L’obbligo è indipendente dal tipo di attività, basta la presenza di un lavoratore.

La verifica messa a terra può essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

La mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc… in fase di attività di vigilanza. Per questo motivo, il datore di lavoro deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

  • impianti elettrici di messa a terra
  • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Sono soggetti alle verifiche ogni 2 anni gli impianti di cui al DPR 462/01, installati:

  • nei cantieri
  • in locali adibiti ad uso medico e simili (ad es. estetisti, veterinari, ecc…)
  • in luoghi a maggior rischio in caso di incendio (ad es. discoteche, cinema, alberghi, tutte la altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (attività quindi soggette a CPI), edifici con strutture portanti in legno e comunque tutti gli edifici classificati come tali nel progetto degli impianti elettrici)
  • in luoghi con pericolo di esplosione (ad es. centrali termiche a gas, grandi luoghi di lavoro e/o depositi di materiali che presentano rischi di esplosione)

Sono soggetti alle verifiche periodiche ogni 5 anni tutti gli impianti, soggetti al DPR 462/01, installati in luoghi diversi da quelli con periodicità biennale.

Al seguente link potrete visualizzare il  prezzario
prezziario nazionale verifiche

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *