Cosa dice la nuova circolare

Il nuovo documento diffuso dal Viminale individua due fasi: «La prima consiste nella verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere alle attività». Di questo si potrà e dovrà occupare il gestore dell’attività in questione o il personale da lui adibito al controllo: strumento fondamentale sarà l’app Verifica C19 di  ho spiegato meccanismi e funzionamento. Dopo l’accertamento tramite applicazione della validità del pass sanitario, con relativa comparsa sulla schermata di nome, cognome, e data di nascita del soggetto a cui è riferito, scatta la seconda fase.

L’accertamento dell’identità del cliente ed il confronto con il green pass presentato:

Per il Viminale e, anche per il Garante, anche gli esercenti saranno autorizzati a controllare i documenti. Nessun obbligo, ma la possibilità di decidere se procedere al controllo in caso di «palese violazione».

I casi di «palese violazione»

Nella spiegazione fornita dal Viminale appare evidente la natura discrezionale del controllo sulle identità da parte dei proprietari. «La verifica si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione».

Detto in parole povere: se sul green pass c’è scritto Sig.ra Luana…e a presentarlo è un tizio barbuto…probabilmente  c’è una incongruenza e qui scatta l’obbligo di controllo altrimenti è a discrezione….

Le sanzioni per il controllore

Se i dati riportati sulla carta d’identità non coincidono con il soggetto descritto sulla Certificazione verde, la persona potrà essere denunciata per falso. In questo caso la circolare non prevede alcuna conseguenza per l’esercente, che al contrario del cliente, avrà fatto il suo dovere di controllo e verifica dei dati. «Le sanzioni di cui all’art.13 del citato decreto-legge n.52/2021 risulterà applicabile nei confronti del suo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente», scrive poi il Viminale.

Quindi per il Titolare non c’è sanzione a meno di casi tipo LUANA.

circol_greenpass_10-08-2021

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