Certo di farVi cosa gradita, questa volta non parliamo di Covid ma bensì…….due nuovi decreti
Decreto 1 settembre 2021:
Tra le altre cose modifica la periodicità dei corsi di formazione per gli addetti antincendio che viene fissato a 5 anni.
Il Decreto, all’art. 7 stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Decreto fiscale 2022
Il Decreto, immediatamente operativo, ha inasprito le sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza sul Lavoro.
Precisiamo che NON ci sono NUOVI obblighi ma, come vedete in tabella solo nuove sanzioni.
Tabella nuove sanzioni
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FATTISPECIE |
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
Euro 2.500 |
2 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione |
Euro 2.500 |
3 |
Mancata formazione ed addestramento |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile |
Euro 3.000 |
5 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) |
Euro 2.500 |
6 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
Euro 3.000 |
8 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
Euro 3.000 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Euro 3.000 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Euro 3.000 |
11 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
Euro 3.000 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
Euro 3.000
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